Mercato del lavoro: ecco
come cambia La delega sul mercato del lavoro, punto per punto. Dai nuovi contratti alla nuova disciplina sui licenziamenti, passando dal vecchio al nuovo collocamento aperto ai privati. |
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Il mercato del lavoro
cambia così. Ecco, nel dettaglio, il disegno di legge
delega approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Nella nota ufficiale di Palazzo
Chigi si legge che queste norme, riguardano: la
realizzazione di un mercato del lavoro trasparente ed
efficiente, il perseguimento di efficaci politiche della
occupabilità prioritariamente rivolte ai lavoratori
beneficiari di forme di integrazione al reddito,
l'introduzione di tipologie contrattuali utili a
realizzare l'adattabilità delle imprese e dei lavoratori
e ad allargare la partecipazione al mercato del lavoro di
soggetti a rischio di esclusione sociale e il
riconoscimento di un maggiore ruolo delle organizzazioni
di OCCUPABILITA'. 1) Si prevede una delega a
legiferare in materia di collocamento pubblico e privato.
Poiché la materia del mercato del lavoro, con
particolare riferimento ai servizi pubblici per
l'impiego, è di competenza delle Regioni (che potranno
legiferare in modo concorrente sulla base della legge
costituzionale del 18 ottobre 2001), la nuova normativa
in materia si pone come legislazione cornice che
definirà gli ambiti entro i quali potrà ADATTABILITA'. 3) Riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale con agevolazione del ricorso al lavoro supplementare ed alle clausole flessibili ed elastiche, disponendo altresì la integrale estensione di questa tipologia al settore agricolo. 4) Disciplina delle
tipologie di lavoro (a chiamata, temporaneo, coordinato e
continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite) per modernizzare l'attuale normativa lacunosa
ed obsoleta. Tutte queste forme contrattuali sono
ampiamente diffuse in Europa e consentiranno di
regolarizzare il mercato del lavoro, realizzando nel
contempo un allargamento della base occupazionale. 6) Sperimentazione di un regime provvisorio, in deroga all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per la durata di quattro anni, disponendo il risarcimento - in luogo del reintegro - del lavoratore ingiustamente licenziato. Tale sperimentazione potrà avvenire per favorire processi di riemersione dal lavoro non dichiarato, per incentivare trasformazioni di assunzioni a termine in impiego stabile e per incoraggiare la crescita occupazionale delle piccole imprese,che fino a 15 dipendenti hanno già questo regime. 7) Incentivazione dell'arbitrato volontario nella definizione delle controversie individuali di lavoro, ammettendo che il lodo arbitrale, pronunciato secondo equità, disponga in materia di licenziamento la reintegrazione o il risarcimento del lavoratore. Il lodo, provvisoriamente esecutivo nonostante la impugnazione proposta in unico grado, potrà essere contestato solo per vizi procedimentali. (15 NOVEMBRE 2001; ORE 17:00) |