MOBBING E VESSAZIONI SUL POSTO DI LAVORO:
COME DIFENDERSI
Di Emilio Pagani sul n°10 di "Dibase"/www.mercatiesplosivi.com/dibase
Sistematiche forme di alienazione e sopruso non sono novità
all'interno di fabbriche ed uffici. I meccanismi dell'efficienza,
meritocrazia o del bastone e della carota prevedono in tutti gli
organigrammi ruoli fissi: lavoratori buoni (premiati come nelle
favole) e dipendenti ghettizzati. E' il tragico destino al quale
ribelli ed indisciplinati di ogni genere si trovano a vivere a
buon esempio di tutti gli altri lavoratori. Tra le recenti
cronache nazionali dal mondo del lavoro il gruppo di circa 40
lavoratori confinati nel reparto L.a.f. dell'ILVA di Taranto Di
regola il lavoratore o la lavoratrice poco disponibile,
flessibile o accondiscendente viene emarginato dalla logica
premiale della famiglia-azienda. Spesso l'emarginato/a è
circondato/a da un'atmosfera poco socievole se non ostile creata
dai capi e dagli stessi compagni di lavoro in carriera o timorosi
di esser malvisti. Dagli inizi degli anni 80 i sociologi del
lavoro del nord Europa (Heinz Leymann - Svezia) hanno coniato il
temine MOBBING per definire le premeditate azioni di isolamento
socio-lavorativo e vessazione (mobbizzazione). Studi svolti nel
mondo del lavoro stimano nel 4% le vittime di mobbing in Italia.
La percentuale di lavoratori coinvolti è dunque rilevantissima
(circa 800 mila lavoratori in Italia). Gli studi del Prof. Harald
Ege (associazione Prima- Bologna) hanno rivelato che 6 mesi di
trattamento ostile inducono nel soggetto mobbizzato un concreto
stato di malessere psico fisico: crisi d'ansia, attacchi di
panico e depressione tra i sintomi più diffusi e comuni. E'
riduttivo paragonare il soggetto mobbizzato al Fantozzi del 2000.
Il soggetto mobbizzato è un bersaglio umano di premeditati
attacchi e spesso un soggetto che non subisce passivamente come
il celebre personaggio cinematografico. La vittima non sceglie il
suo ruolo ma è scelta dal mobber. Limitando la mie osservazioni
all'esperienza personale ho notato che le azioni vessatorie sono
dirette verso lavoratori/trici sindacalizzati non particolarmente
ligi ai meccanismi della concertazione, della flessibilità,
della svendita del salario e dei diritti o della semplice cieca
obbedienza aziendale Anche soggetti dalla personalità e
convincimenti filo aziendali o capi possono essere oggetto, a
volte, di mobbing nel momento in cui la Direzione del Personale
decide di ridimensionare alcune attività o ricattarli. Spesso è
interesse del datore di lavoro impostare un clima difficile ed
ostile in azienda per liberarsi di lavoratori in eccesso. Anche
fittizi meccanismi di competizione personale e carriera innescano
mobber. Ritengo che il terrore in ufficio sia voluto e
premeditato. Il mobber investe tempo, energie e denaro nel
pianificare le nefaste azioni mobbizzanti. Altro capitolo è
quello dei ricatti e delle molestie sessuali che rappresentano a
loro volta fattore scatenate di azioni umilianti. Il fine non è
l'allontanamento dall'azienda ma far cedere la vittima alle
volontà e desideri del mobber. Le azioni di mobbizzazione
seguono una ferrea meschina logica: isolamento, demansionamento,
pubbliche umiliazioni, continue verifiche e controlli,
provvedimenti disciplinari pretestuosi, trasferimenti,
regolamenti applicati rigidamente ed in modo repentino, etc.
Tutto ciò non ha nulla a che fare con il rapporto di lavoro ma
è una deliberata ed arbitraria scelta del mobber di infierire
sulla vittima. Il contratto di lavoro prevede che il lavoratore
offra le sua prestazioni in cambio di un salario ed ogni azione
del datore di lavoro o capo che lo trasformi in un fenomeno da
baraccone o oggetto di ricatto sessuale è chiaramente
illegittima. Sotto il profilo legale la vittima può chiedere
risarcimento del danno al padrone-mobber e contestualmente la
reintegrazione a mansioni originarie. Spesso il soggetto
mobbizzato subisce forme di pressione psicologica in completo
isolamento e reso impotente da regolamenti e contratti aziendali.
Provare un'accusa di molestia o mobbing senza compromettere il
rapporto fiduciario con il datore di lavoro è argomento spinoso:
il rapporto di lavoro dipendente prevede meccanismi di FEDELTA' e
di SUBORDINAZIONE che impediscono, nei fatti, al lavoratore/trice
mobbizzato di reagire senza intaccare il rapporto fiduciario.
L'onere della prova in merito a discriminazioni o persecuzioni
spetta alla vittima. La frustrazione, sintomi depressivi, la
perdita di lucidità mentale e di coordinamento in seguito alle
continue e protratte persecuzioni rendono ancor più difficile la
pianificazione e la raccolta delle prove in ambienti che si fanno
sempre più ostili ed omertosi. Negli uffici così come nei
reparti il timore dei colleghi di esser accomunati al mobbizzato
e di ricevere anch'essi ritorsioni e commenti ostili da parte dei
capi rende impossibile la raccolta di fondamentali testimonianze
o documenti. Mentre il lavoratore/trice accumula un danno
psichico sempre più devastante diminuiscono di pari passo le
capacità reattive e di difesa del mobbizzato Anche dove esistono
delegati sindacali, RLS, o RSA non venduti alle logiche aziendali
del profitto difficilmente si trovano soggetti con la
sensibilità e la capacità di comprendere il disagio psichico ed
i traumi subiti dal lavoratore/trice vessato. Presi dallo
sconforto e disperazione le vittime da mobbing rassegnano le
dimissioni o vengono licenziati perché risultano, dopo mesi di
soprusi, caratteriali e non compatibili con le attività
aziendali. Le strutture di controllo preposte all'assistenza e
cura dei lavoratori presenti all'interno delle fabbriche (Medico
Competente, Medicina del Lavoro) create allo scopo di tutelare la
salute dei lavoratori/trici sono nei fatti controllate dalla
Direzione Aziendale. Quasi certamente il lavoratore che denunci
al Medico di Fabbrica una malattia psichica o disagio da
maltrattamento-mobbing viene inviato, piuttosto che ad un
consulente per opportuna terapia e indagine del malessere, ad una
visita di idoneità al lavoro. Il Medico di Fabbrica dovrebbe
invece indagare sulle cause del malessere fisico o psicologico e
proporre, se necessarie, cure mediche. Nel caso non disponesse
delle competenze può chiedere un consulto ai servizi di Medicina
del Lavoro. Nei fatti il Medico Competente non assume decisioni
che possano evidenziare le responsabilità datoriali e si
trasforma in un ulteriore ostacolo per la vittima. Le visite di
idoneità possono trasformarsi in sopruso finalizzato ad
intimidire il lavoratore/trice ed indurlo alle dimissioni.
Come difendersi:
Per quanto scritto far desistere il mobber dai suoi malsani e
persecutori scopi significa sostanzialmente farlo desistere dalla
missione o scopo che si è scelto o che gli hanno assegnato. Il
perverso meccanismo fa parte delle regole non scritte di
dirigenti e Direzioni del Personale. Alla vittima, isolata e
martoriata, non rimane che intraprendere le vie legali chiedendo
un risarcimento per danni e denunciare i mobber per lesioni
(art.582 c.p.) L'art.2087 c.c. obbliga inoltre il datore di
lavoro ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,
secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale del prestatore di lavoro. Anche la legge 626/94 - legge
sulla sicurezza- prevede che il datore di lavoro tuteli
l'integrità psico-fisica del dipendente. Nelle vicende di
mobbing dirigenti e capi sono la causa del danno psichico .
Diffidare in forma scritta la Direzione Aziendale, il Medico
Competente ed il Mobber dal proseguire con atteggiamenti lesivi
può costituire un utile strumento per l'auto-tutela e per
costruire una valida documentazione utile a definire le
responsabilità in sede di risarcimento dei danni. Trattenere
inoltre tutta la documentazione medica e le cure seguite, i
provvedimenti disciplinari, trasferimenti, cambi di mansione,
etc. Appuntare su un'agenda tutti i soprusi a cui si è
sottoposti può rivelarsi quanto mai provvidenziale per provare
la malafede del mobber ed i suoi intenti persecutori.
Utili riferimenti:
Milano, 18 gennaio 2000 /RSA USI-AIT Bull Compuprint Milano
/Email: pagani_emilio@iol.it