http://www.inps.it/Doc/TuttoINPS/fs/fs_tes129.htm

 

GESTIONE MINATORI  

Aggiornamento al
29.01.2001
 
 
CHE COS'È Vai a inizio pagina
  
E' una gestione speciale di previdenza, integrativa dell'Assicurazione generale obbligatoria, alla quale sono iscritti tutti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione in sotterraneo.
PENSIONE ANTICIPATA DI VECCHIAIA Vai a inizio pagina
  
La pensione anticipata di vecchiaia spetta agli assicurati che:
  
abbiano i requisiti contributivi richiesti per l'Assicurazione generale obbligatoria (vedi scheda "La pensione di vecchiaia dei lavoratori dipendenti")
  
abbiano compiuto 55 anni di età
  
abbiano lavorato per almeno 15 anni in sotterraneo
  
siano cessati definitivamente dal lavoro
  
LA PENSIONE DI ANZIANITÀ  
  
La pensione di anzianità spetta ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere che hanno raggiunto i seguenti requisiti:
  
  almeno 15 anni di lavoro in sotterraneo anche con discontinuità
  
  complessivamente 35 anni di contributi raggiunti con un massimo di 5 anni di maggiorazione  
  
I lavoratori che maturano il requisito per la pensione di anzianità nel corso dell'anno possono andare in pensione da gennaio dell'anno successivo. A questi lavoratori non vengono, infatti applicate le finestre di uscita previste per la pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti.
  
ECCEZIONI  
  
Possono accedere alla pensione di anzianità dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti alcune categorie di lavoratori:
  
  coloro che fruiscono del trattamento di cassa integrazione
  
  coloro che fruiscono del trattamento di mobilità
  
  coloro che dipendono da imprese per le quali sono stati avviati programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o risanamento per crisi aziendale
  

La legge finanziaria 2001 ha apportato modifiche alla normativa esistente.
Ai lavoratori che sono stati impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, che hanno cessato di lavorare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno raggiunto i requisiti minimi per l'accesso alla pensione, hanno l'agevolazione di maggiorare il numero delle settimane di contribuzione moltiplicandole per un coefficiente a seconda della durata dell'attività lavorativa.

  Attività per meno di cinque anni aumento del 20% del periodo contributivo (coefficiente 1,2).
  
  Attività per meno di dieci anni aumento del 22,5% del periodo contributivo (coefficiente 1,225).
  
  Attività per più di dieci anni aumento del 25% del periodo contributivo (coefficiente 1,25).