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di Piergiovanni Alleva
su Il Manifesto del 19/02/2009
Con la firma di un accordo
separato sul sistema contrattuale, il diritto sindacale e le relazioni
industriali precipitano allo «anno zero» perché le regole ufficiose e
le condizioni sostanziali che hanno consentito loro di funzionare per
diversi decenni si sono dissolte.
2. Il nostro sistema si è sempre retto su un'ambigua «doppia verità»:
vi è la verità giuridico-formale, secondo cui i sindacati rappresentano
solo i loro iscritti e stipulano contratti collettivi che valgono solo per
loro, cosicché non hanno alcun motivo di preoccuparsi di quello che
vogliono gli altri lavoratori iscritti a sindacati diversi, che faranno,
se vi riescono, contratti che ritengano migliori.
Dall'altro lato vi è la verità socio-economica che dimostra come la
regola giuridica ora ricordata si riduca a una pura ipocrisia, perché
nella realtà i datori di lavoro firmano un solo accordo o contratto
collettivo «con chi ci sta» tra i diversi sindacati operanti in un
settore, e poi lo applicano a tutti i lavoratori anche non iscritti.
Questi non hanno alcuna voce in capitolo perché non sono formalmente
rappresentati dai sindacati firmatari: possono solo, individualmente,
accettare o rifiutare ciò che a loro viene «spiattellato» dal datore di
lavoro dopo l'accordo, e, per lo più, tra il poco e il niente, è umano
rassegnarsi al poco.
Ci si può chiedere come un sistema così apertamente antidemocratico, che
addirittura rischia di premiare sindacati molto «accomodanti», possa
aver resistito per tanti anni. La risposta è che fino a tempi recenti è
esistita un'unità di azione rivendicativa tra i maggiori sindacati
confederali, e che questo ha fornito una legittimazione sostanziale al
sistema, perché la parte datoriale stipulava quell'unico contratto
collettivo con sindacati che rappresentavano la maggioranza dei
lavoratori. Questo era il presupposto di fatto che consentiva la
coesistenza delle «due verità».
3. Ora quel presupposto è caduto, le due verità si divaricano, e
l'insopportabilità del sistema basato esclusivamente su quelle regole
formali è più che evidente. Per altro verso, l'accordo separato ha posto
problemi di contenuti, comportando un depotenziamento della contrattazione
collettiva nazionale e aziendale con programmato svilimento dei salari,
con vincoli e sanzioni in caso di rivendicazioni «eterodosse».
4. A questo punto, la prima risposta politico-giuridica è quella di «prender
sul serio» la regola formale dell'efficacia limitata dei contratti
collettivi separati, e indurre i lavoratori a rifiutare l'applicazione «in
estensione». Essi in definitiva, visti i contenuti, non faranno che
sottrarsi a ulteriori peggioramenti, e potranno richiedere in giudizio
adeguamenti salariali per altre vie (art. 36 Cost.).
5. Ma la risposta prospettica è quella della costruzione di un nuovo
sistema, a partire da questa constatazione: è necessario votare, a tutti
i livelli, perché possa esser pesato e quantificato il potere e il
diritto-dovere dei sindacati di rappresentare gli interessi dei
lavoratori, secondo i canoni della democrazia rappresentativa. Il criterio
costruttivo portante del nuovo sistema è quello già introdotto (con non
pochi limiti) nel pubblico impiego: si voti in tutti i luoghi di lavoro
per eleggere i rappresentanti aziendali e questi risultati elettorali
serviranno anche a conferire al sindacato nazionale la sua percentuale di
potere rappresentativo in sede di contrattazione nazionale in modo che si
possa dare sostanza a una regola maggioritaria nella stipula contrattuale.
6. E' fondamentale che possa votare anche quel 53 per cento di lavoratori
che opera nelle piccole imprese con meno di sedici addetti, nelle quali
ancora oggi, per legge, è impossibile costruire Rsa ed Rsu, e quindi che
si creino, allo scopo, «bacini rappresentativi» interaziendali. Anche la
rappresentatività delle Confederazioni (oltre che dei sindacati di
categoria) può essere misurata elettoralmente, per la elezione di un
riformato Cnel, o per quella degli organi di controllo di grandi enti
previdenziali. L'allargamento della base della rappresentanza è il primo
decisivo passo per l'estensione della contrattazione aziendale o di
secondo livello, perché essa non resti come è oggi un optional riservato
al 20-25 per cento soltanto dei lavoratori italiani.
7. Occorre, poi, che la contrattazione aziendale possa avere un respiro
ampio, e, dunque, il criterio di raccordo con la contrattazione nazionale
sia quello di una generalità di competenza salvo che la contrattazione
nazionale riservi espressamente a sé alcune materie. Il che è
esattamente il contrario di quanto prevede l'accordo separato il quale
proclama di voler estendere e potenziare la contrattazione aziendale, ma
in realtà fissa regole che direttamente e indirettamente la soffocano.
8. La contrattazione aziendale o territoriale può essere incentivata con
l'istituzione di specifici elementi retributivi. Ancora una volta
l'accordo separato ha costituito un esempio negativo, prevedendo
agevolazioni fiscali e contributive anche per voci retributive contrattati
individualmente, e che queste possano riassorbire eventuali indennità di
«mancata contrattazione di secondo livello» se previste dal contratto
nazionale. In tal modo la contrattazione aziendale invece che incentivata
sarà di fatto sostituita da accordi individuali.
Le incentivazioni efficaci sono ad esempio un'indennità di «mancata
contrattazione di secondo livello», a patto che non sia in alcun modo
riassorbibile da aumenti individuali, e non dia luogo, in sé, a alcuna
agevolazione fiscale o contributiva. Tali agevolazioni, devono esser
riservate solo ai trattamenti pattuiti aziendalmente e territorialmente a
livello collettivo, in modo che questi vengano preferiti, sia dai
lavoratori che dai datori all'«indennità di mancata contrattazione», e
che dunque, la contrattazione di secondo livello si faccia effettivamente.
9. Una volta costruito un sistema di contrattazione collettiva su base
democratica e rappresentativa, articolato su due livelli, ad esso,
andrebbe raccordato, con previsione legislativa, il precetto
costituzionale dell'articolo 36 della Costituzione, così da ottenere una
garanzia universale di trattamento retributivo effettivamente adeguato che
sarebbe sotto ogni aspetto migliore di qualsiasi altro Smig (salario
minimo garantito) o similare istituto di garanzia salariale previsto da
legislazioni di altri paesi.
10. Infine l'apporto imprescindibile della democrazia diretta potrebbe
essere disciplinato come necessità di approvazione referendaria
dell'ipotesi di accordo prima della sua definitiva firma, così
generalizzando le esperienze migliori di democrazia sindacale, quelle cioè
che hanno configurato il consenso dei lavoratori interessati come
condizione sospensiva dell'efficacia dell'accordo, e non come ratifica
successiva.
11. Non bisogna temere che manchino le condizioni politiche per questa
riforma, perché l'esistenza delle condizioni dipende a sua volta dalla
capacità di non deflettere dalla contestazione con ogni mezzo, politico e
giuridico della ingiustizia, ipocrisia e antidemocraticità del sistema
attuale, o di ciò che esso è diventato |
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