La Convenzione delle Alpi riguarda unarea comprendente 8 stati, 43 regioni e 5.934 comuni, abitata da circa 13 milioni di persone, che viene sfruttata in parte in modo intensivo. Lobiettivo principale della Convenzione è la tutela e lo sviluppo duraturo della zona alpina mediante una politica settoriale complessiva.
Lavvio per lelaborazione di questo trattato, dopo numerose richieste da
parte del CIPRA e di altre organizzazioni, è stato promosso dal Parlamento Europeo con
delibera plenaria, presa allunanimità, del 17 maggio 1988. Su iniziativa del
Ministro tedesco per lAmbiente di allora, Alfred Töpfer, un anno più tardi, nel
1989, nellambito della 1ª Conferenza delle Alpi dei Ministri per lAmbiente,
è stata presa la "Risoluzione di Berchtesgaden". Le varie richieste della
Protezione delle Alpi ed i validi motivi per una Convenzione delle Alpi sono stati
riassunti in 89 punti. Con la presidenza austriaca seguente si è potuta elaborare la
Convenzione di base e, in occasione della 2ª Conferenza delle Alpi del 7 novembre 1991,
essa è stata sottoscritta dai Ministri per lAmbiente degli stati delle Alpi e dal
Commissario per lAmbiente dellUnione Europea. LAustria ha ratificato la
Convenzione delle Alpi nel 1995, come primo stato sottoscrivente. Poiché ancora nello
stesso anno si sono aggregati sia il Principato di Liechtenstein che la Germania, la
Convenzione delle Alpi è potuta entrare in vigore il 6 marzo 1995. Nel frattempo la
Convenzione delle Alpi è legge in vigore anche in Slovenia, Francia, Unione Europea,
Principato di Monaco, Svizzera ed Italia.
Nella Convenzione di base, le parti si impegnano a garantire lo sfruttamento ecologico
dellintera area alpina, in un corretto bilanciamento tra economia, ecologia e
sociale.
In osservanza del principio di previdenza, causalità e cooperazione si può raggiungere
questo obiettivo ambizioso con lutilizzo avveduto delle risorse, con la riduzione
dei degradi ambientali presenti e con la responsabilità comune per leredità
naturale e culturale. Per questo le parti si impegnano, con protocolli, a prendere le
opportune misure nei seguenti campi dazione:
Le parti hanno inoltre concordato lesecuzione di lavori di ricerca ed osservazioni sistematiche, come anche la collaborazione nellambito legale, scientifico, nonché tecnico con organizzazioni internazionali statali e non statali. Inoltre si provvederà ad informare regolarmente lopinione pubblica sulle misura intraprese, nonché sui risultati delle ricerche